Etichettatura alimenti
Le informazioni nutrizionali sulle etichette
A partire dal 13 dicembre 2016 entrano in vigore le ultime norme contenute nel Regolamento n. 1169/2011, che riguardano l’inserimento obbligatorio dei valori nutrizionali nelle etichette dei prodotti alimentari.
La disciplina è contenuta negli articoli 30-35 del Regolamento e impone a tutti i produttori di recare obbligatoriamente informazioni sul valore nutrizionale e su sei nutrienti (grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale) – indicati rigorosamente in questo ordine – ed espressi per 100 g o per 100 ml di prodotto.
Queste informazioni devono essere presentate in una tabella nutrizionale in modo che risultino tutte nello stesso campo visivo (sul retro o su un lato della confezione).
L’indicazione di origine dei prodotti caseari
Un altro aspetto, oltre a quello nutrizionale, che i consumatori ritengono di grande importanza è l’indicazione del Paese di origine dei prodotti.
L’indicazione geografica o di provenienza di un prodotto, secondo la normativa europea, è un’informazione obbligatoria solo per alcune categorie di alimenti e solo nei casi in cui la sua mancanza potrebbe trarre in errore il consumatore sulla reale origine del prodotto.
Se per alcune tipologie di alimenti la normativa europea è già intervenuta per prevedere l’obbligatorietà dell’indicazione di origine vi sono ancora alimenti per i quali tali prescrizioni non hanno il carattere dell’obbligatorietà, come i prodotti caseari quali latte, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini.
La normativa Nazionale
Per questo motivo è intervenuta la normativa nazionale: il 15 ottobre 2016 lo schema di decreto interministeriale, adottato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Mipaaf, ha ricevuto il placet da parte della Commissione europea, che non ha sollevato rilievi o obiezioni entro il termine previsto di tre mesi.
Il decreto prevede l’indicazione dell’origine della materia prima e si applica a tutto il latte animale e ai prodotti lattiero-caseari derivati che lo contengono (yogurt, formaggi, burro ecc.). La norma riguarderà le aziende italiane e la produzione delle stesse destinata al mercato interno: il provvedimento prevede l’indicazione obbligatoria dell’origine del latte e della materia prima usata per produrre derivati, che può essere di provenienza italiana, europea o extra UE.
Per evitare sanzioni, se il latte è stato munto, lavorato e confezionato nello stesso Paese sarà possibile fornire un’unica indicazione; se invece le diverse fasi di lavorazione sono realizzate in Paesi diversi, sulla confezione dovranno essere riportate le informazioni diversificate per “paese di mungitura”, “paese di condizionamento” e “paese di trasformazione”. Infine, qualora il latte provenga da diversi nazioni, l’etichetta dovrà riportare la scritta “miscela di latte di paesi UE” oppure “miscela di latte di paesi non UE”.